Nella seconda dispensa di DIESIS dedicata all’Invalidità Civile, tra gli argomenti trattati, era citata la pensione di Inabilità Civile Totale al 100% e la possibilità di poter percepire, qualora sussistano i requisiti di reddito, di una maggiorazione sociale.

Questa maggiorazione sociale era stata riconosciuta da una sentenza della Corte costituzionale: sentenza n° 152 del giugno 2020.

Vorremmo approfondire le dinamiche che portano a vedersi riconoscere l’intero importo della maggiorazione, o solo una parte di esso.

Come sempre, quando si parla di normative di questo tipo, non è sempre facile comprendere quanto verrà effettivamente riconosciuto.

La maggiorazione non è un importo fisso, è un importo che viene riconosciuto d’ufficio dall’INPS e non è nota quale sia la procedura di calcolo che viene effettuata.

La cosa certa è che l’importo è determinato dal reddito da lavoro percepito e che deve essere necessariamente dichiarato all’INPS attraverso il modello RED (compilato online in autonomia o rivolgendosi ad un patronato).

ATTENZIONE: anche se non si percepisce alcun reddito, è necessario compilare online il modello RED dichiarando di non avere percepito redditi.

Il modello RED va compilato ogni anno entro il 31 marzo del secondo anno successivo rispetto a quello cui si riferiscono i redditi (es: entro il 31 marzo 2022 sono stati dichiarati i redditi percepiti nel 2020): è sempre l’INPS che anno per anno definisce per tempo il termine di presentazione, dopodiché, ricevute le comunicazioni, procede a fare i suoi calcoli e determina l’importo della maggiorazione.

N.B.: l’INPS non invia nessuna comunicazione cartacea ai pensionati residenti in Italia per richiedere le dichiarazioni reddituali: quindi è importantissimo ricordarsi di compilare il modello RED.

Se ci si fosse dimenticati di compilare il modello RED entro il 31 marzo 2022, è possibile recuperare l’inadempienza e presentare domanda di ricostituzione reddituale evitando così la revoca definitiva della prestazione in pagamento.

PRECISAZIONE

Il centro per l’impiego, per mantenere l’iscrizione attiva ogni anno, richiede un’autocertificazione dei redditi da lavoro non considerando nel totale i redditi derivanti da tirocinio.

Per l’INPS invece il discorso è differente, anche gli importi percepiti con un tirocinio sono considerati redditi da lavoro.

Premesso ciò andiamo a vedere l’aggiornamento degli importi per l’anno 2022

INVALIDI CIVILI TOTALI CON SOLA PENSIONE DI INVALIDITÀ

  • limite di reddito annuo personale: € 17.050,42
  • importo mensile pensione d’invalidità: € 291,69

 

MAGGIORAZIONE SOCIALE

  • limite di reddito annuo personale: € 8.583,51 (pensionato single)
  • limite di reddito annuo familiare: € 14.662,96 (pensionato coniugato)
  • importo massimo maggiorazione: € 368,58 (che si va a sommare alla pensione di invalidità)

 

INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLO ASSEGNO DI INVALIDITÀ

  • limite di reddito annuo personale: € 5.010,20
  • importo mensile pensione d’invalidità: € 291,69

 

INVALIDI CIVILI TOTALI CON PENSIONE DI INVALIDITÀ E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

  • limite di reddito annuo personale per la pensione d’invalidità: € 17.050,42
  • importo mensile pensione d’invalidità: € 291,69
  • limite di reddito annuo personale per l’indennità di accompagnamento: nessuno
  • importo mensile indennità di accompagnamento: € 525,17

 

INVALIDI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

  • limite di reddito annuo personale per l’indennità di accompagnamento: nessuno
  • importo mensile indennità di accompagnamento: € 525,17

 

INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLA INDENNIÀ DI FREQUENZA (quindi minorenni)

  • limite di reddito annuo personale per l’indennità di frequenza: € 5.010,20
  • importo mensile indennità di frequenza: € 291,69

 

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