La domanda delle famiglie

Se una persona percepisce l’assegno di invalidità (cioè chi ha un riconoscimento di invalidità tra il 74% e il 99%), come si applica la limitazione dell’erogazione in caso di lavoro a tempo determinato?

Ovvero, se una persona non lavora l’assegno è erogato, ma se lavora solo in una parte dell’anno con tirocinio o a progetto a tempo determinato, perde il diritto all’assegno.

Per l’anno successivo come può far ripartire l’erogazione dell’assegno nel caso in cui non riuscisse ad avere un nuovo impiego (parziale o fisso)?

Ogni anno occorre fare una nuova richiesta?

Se trova un lavoro deve restituire gli importi eventualmente percepiti?

La risposta dell’esperto

L’art.13 della Legge 118/1971 recita che deve comunicare tempestivamente qualsiasi variazione sia in caso di inizio di attività lavorativa che di termine con il rispristino dell’assegno o attraverso la compilazione del modello ICLAV lo svolgimento o meno di attività lavorativa.

Hai una domanda? Scrivi a segreteria@associazionediesis.org

Scopri a questo link le guide AUTinfo