La domanda delle famiglie

In merito alla nuova circolare INPS relativa al reddito prodotto da lavoro, i due tipi di invalidità

  1. Invalidità che si presenta durante l’infanzia oppure l’adolescenza
  2. Invalidità che viene già riscontrata alla nascita

sono consideratati e trattati in modo diverso?

 

La risposta dell’esperto

I due tipi di invalidità non possono essere trattati diversamente in quanto al compimento del 18° anno di età l’assegno mensile erogato per i minori – chiamato “indennità di frequenza” – deve essere trasformato in “assegno mensile di assistenza”.

La nuova circolare INPS (ottobre 2021) non è da considerare una novità in quanto riprende una sentenza della Corte Costituzionale che ha ribadito quanto esposto nella L. 118 del 1971 all’art.13 e confermato dalla Legge di Stabilità del 2018. “Assegno mensile di assistenza” spetta agli “invalidi parziali” di età compresa tra i 18 e i 67 anni, con invalidità civile compresa tra il 74% e il 99%, che soddisfino i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge. Queste persone devono essere in condizione di “inattività lavorativa” (disoccupate) e con un reddito (ovviamente non derivante da attività lavorativa) inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge.

N.B. Successivamente alla data dell’8 novembre è diventata operativa (msg. Inps del 28/12/2021) la possibilità di lavorare fino ad un reddito di € 4.900 circa per il 2021 e € 5.010 per il 2022.

Questo il testo del messaggio INPS del 28/12/2021

L’articolo 12-ter del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ridefinisce il concetto di inattività lavorativa di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Infatti, l’articolo 12-ter dispone espressamente che il requisito dell’attività lavorativa previsto dall’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora l’invalido parziale svolga un’attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall’articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il riconoscimento dell’assegno mensile di cui al predetto articolo 13.

Ciò premesso, alla luce dell’attuale assetto normativo, il precedente messaggio n. 3495 del 14 ottobre 2021 deve intendersi superato.

Più precisamente, a far data dall’entrata in vigore della legge n. 215 del 2021 (21 dicembre 2021), nel procedimento di liquidazione dell’assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge n. 118 del 1971, sarà riconosciuto il diritto a tale prestazione economica anche quando il soggetto richiedente svolga un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a € 4.931,00, come previsto dall’articolo 14-septies del decreto-legge n. 663 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1980.

Le domande di prestazione presentate e non accolte successivamente alla pubblicazione del citato messaggio n. 3495/2021 saranno riesaminate d’ufficio in autotutela sulla base dei parametri previsti dalla nuova disposizione normativa.

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